INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Ai sensi dell’art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il “Regolamento Intermediari) si forniscono di seguito le informazioni sul signor Giuseppe Messina (d’ora innanzi il “CONSULENTE”) e sui servizi da esso svolti.

Le informazioni contenute nel presente Documento devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.

Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti .

Il   CONSULENTE  è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.

1. INFORMAZIONI SUL CONSULENTE

Nome e Cognome: Giuseppe Messina

Sito web: www.giuseppemessinaCFA.it                                                

Iscritto con delibera n.   1134  del  27.06.2019 nella sezione CFA dell’Albo unico dei consulenti finanziari  

2. LINGUA UTILIZZATA

Il Cliente potrà comunicare con il CONSULENTE e ricevere da esso documenti e informazioni in lingua italiana.

3. METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

L'invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche della informazioni contenute nel presente Documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.

 Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del  contratto relativo al servizio di consulenza o con successiva comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà un indirizzo e-mail valido ed accessibile unicamente a lui e si impegna a mantenerlo attivo (o comunicare per iscritto un diverso indirizzo e-mail valido) sino a  14 mesi dopo lo scioglimento del contratto.

Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al CONSULENTE dovranno essere effettuate dal Cliente al domicilio  del CONSULENTE ovvero a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.

L’invio delle raccomandazioni da parte del CONSULENTE e la conferma dell’esecuzione delle operazioni da parte del Cliente  potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità:

⎕   posta (lettera raccomandata A/R)

⎕   consegna a mano

⎕   piattaforme di comunicazione via internet con utenza appositamente indicata dal Consulente

⎕   posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indicato nel contratto

⎕   posta elettronica certificate (PEC), all’indirizzo indicato  nel contratto

⎕    fax

4. ISCRIZIONE NELL’ALBO PREVISTO DALL’ ART. 18 BIS DEL  DECRETO LEGISLATIVO  24.2.1998, N. 58

Si dichiara che il CONSULENTE è iscritto nella sezione dell’albo di cui all’art. 18 bis  del Decreto Legislativo 24.2.1998 (TUF)  tenuto dall’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 31, comma 4 del  suddetto Decreto, con delibera del 27.06.2019 n 1134

Il nome e l’indirizzo di contatto dell’Organismo sono: Giuseppe Messina - Via Commerciale 112 - Trieste

5. RELAZIONI SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

Il CONSULENTE   invia al Cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del servizio di consulenza:

  • entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre/semestre/anno solare  un rendiconto  contenente la composizione e l’andamento  del Portafoglio;  
  • entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare, un rendiconto contenente a)  una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il Portafoglio  corrisponde alle preferenze, agli obbiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, b)  le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento c)  in forma aggregata, i  costi e gli oneri del Servizio prestato e dei Prodotti Finanziari e servizi  oggetto di raccomandazione.

6. POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai sensi dell’art. 177 del Regolamento Intermediari il CONSULENTE ha adottato una Politica sui conflitti di interesse finalizzata a:

- individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;

- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

Le procedure e le misure adottate sono volte a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra il CONSULENTE  il Cliente o tra il Cliente e altri clienti del CONSULENTE al momento della prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sul Cliente.

Il CONSULENTE ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione di investimento informata.

Il Cliente può richiedere aL CONSULENTE  ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interessi ai recapiti precedentemente indicati

7. ATTIVITA’ PRESTATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il CONSULENTE  svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella “ prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a uno o più operazioni relative a strumenti finanziari

In particolare, il servizio prestato  dal CONSULENTE ha per oggetto:

  1. l’analisi dell’allocazione del Portafoglio complessivo del cliente e della valutazione dell’efficienza dei prodotti detenuti;
  2. l’eventuale riformulazione dell’asset allocation del portafoglio  e degli strumenti e dei prodotti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite dal cliente ;
  3. la valutazione periodica, con frequenza annuale, dell’adeguatezza del Portafoglio

Le raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente in esecuzione del servizio possono avere ad oggetto un’ampia gamma di strumenti finanziari riconducibili alle  seguenti categorie riportate  nell’allegato 1, sezione C, del TUF

a) Valori mobiliari.

b) Quote e azioni di O.I.C.R.

Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, quali i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni e i prodotti finanziari emessi da banche, nonché il servizio di gestione di portafogli e il servizio di ricezione e trasmissione ordini.

Su richiesta del Cliente le raccomandazioni potranno avere ad oggetto i servizi accessori di cui all’art. 1, comma 6 del TUF.

Non è prevista la prestazione di raccomandazioni non personalizzate.

La predetta attività di consulenza è rivolta sia ai clienti al dettaglio sia a clienti professionali

Nello svolgimento dell’attività il CONSULENTE  non ha l’obbligo  di aggiornare le raccomandazioni prestate al Cliente e di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di raccomandazione.

Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate in esecuzione del presente contratto.  

Il Servizio può  essere erogato dal CONSULENTE anche in luogo diverso dal suo domicilio.

Il CONSULENTE non è autorizzato ad eseguire le operazioni raccomandate al cliente il quale potrà effettuarle per il tramite degli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR) nell’ambito dei servizi di investimento e delle attività da queste prestate.

Quale remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza il Cliente è tenuto  a pagare al CONSULENTE e una parcella commisurata al contenuto ed al valore del servizio.

In mancanza di una modalità univoca di quantificazione del compenso essa può variare in funzione della complessità e dalla dimensione del patrimonio sotto consulenza, degli obiettivi e dal profilo di rischio del cliente ed in linea generale dal tempo che il CONSULENTE dedicherà all’analisi e allo studio sulla fattispecie concreta. Pertanto il CONSULENTE si impegna a sottoporre al potenziale Cliente, dopo che questi gli abbia fornito le necessarie informazioni sopra sintetizzate, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza, un preventivo di parcella personalizzato.   Modalità e tempi di pagamento saranno indicati nel suddetto preventivo

La parcella pagata dal Cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l’unica forma di remunerazione del CONSULENTE per i servizi prestati al Cliente; al CONSULENTE è vietato percepire compensi (incentivi) da parte di soggetti terzi.

Il CONSULENTE è tenuto, per deontologia professionale, ad essere indipendente rispetto agli emittenti dei prodotti finanziari raccomandati, nonché rispetto agli intermediari  abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento nell’ambito dei quali il Cliente esegue le raccomandazioni.

Nella prestazione del servizio di consulenza il CONSULENTE non può detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.

Il Cliente ed il CONSULENTE possono eventualmente concordare che il CONSULENTE abbia una delega a visionare gli investimenti del Cliente presso le banche o gli intermediari finanziari o le società di gestione del risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione ad operare. Possono eventualmente concordare altresì che le dette imprese di investimento inviino direttamente al CONSULENTE le informative sulle operazioni eseguite dal Cliente.

Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza e sugli obblighi del CONSULENTE e del cliente si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del servizio.

8. VALUTAZIONE PERIODICA DELL’ADEGUATEZZA

Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti il CONSULENTE fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente ricostruito sulla base  delle informazioni fornite mediante compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.

 In particolare il CONSULENTE verifica che l’operazione raccomandata:

  • corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
  • sia  di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
  • sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.

Il CONSULENTE effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE.

La valutazione di adeguatezza è svolta per consentire al consulente di agire secondo il migliore interesse del cliente. È pertanto indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del Questionario sottopostogli dal CONSULENTE, fornisca informazioni corrette e aggiornate concernenti:

  • le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;
  • la sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite;
  • i suoi obbiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio.

Il Cliente è tenuto a comunicare al CONSULENTE eventuali aggiornamenti delle informazioni.

Le suddette informazioni consentono al CONSULENTE di comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente e di raccomandargli prodotti finanziari e servizi di investimento che siano adeguati con particolare riferimento alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite; nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni previste nel Questionario, il servizio di consulenza non potrà essere prestato.

Il Cliente deve rendersi consapevole che risposte errate o non veritiere possono compromettere l’attendibilità della valutazione di adeguatezza e diminuire il suo livello di tutela.

Il CONSULENTE è tenuto ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessuno dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento è adeguato per il Cliente.

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 IN MATERIA DI

RISCHIO DI SOSTENIBILITA’

L’art. 6, comma 2, del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

novembre 2019, in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (in

seguito, il “Regolamento ESG”), prevede che consulenti finanziari riportino nell’informativa

precontrattuale le seguenti informazioni;

a) in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di

investimenti;

b) il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei

prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza.

Per “rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di

governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o

potenziale sul valore dell’investimento

Rientrano nei «fattori di sostenibilità» le problematiche ambientali, sociali e concernenti il

personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e

passiva.

In attesa della pubblicazione, da parte delle Autorità comunitarie e del Legislatore nazionale, delle

necessarie disposizioni regolamentari e dei chiarimenti in merito alla corretta applicazione del

citato Regolamento ESG, il CFA Giuseppe Messina ha ritenuto al momento di non riportare

nell’Informativa precontrattuale le summenzionate informazioni, restando tuttavia impregiudicato

l’impegno ad adempiere ai suddetti obblighi informativi non appena siano definitivamente chiarite

le modalità di applicazione del Regolamento ESG.

10. ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE DA GIUSEPPE MESSINA

Giuseppe Messina presta le seguenti attività ulteriori rispetto al servizio di consulenza in materia di investimenti:

  • Analisi e ricerca su strumenti e prodotti finanziari
  • Consulenza per la valutazione e la copertura dei rischi patrimoniali e reddituali
  • Consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica
  • Consulenza per l’ottimale gestione dei flussi reddituali
  • Consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare
  • Consulenza nelle trattative con le imprese di investimento e di assicurazione riguardo alle condizioni applicate
  • Consulenza per il coordinamento patrimoniale, finanziario ed economico tra le attività private e quelle professionali e di impresa

Le suddette attività pur essendo personalizzate non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari o prodotti finanziari.

Lo svolgimento delle attività summenzionate è regolato da uno specifico contratto, distinto da quello relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti, che prevede il pagamento di un compenso fisso o variabile di volta in volta concordato con il cliente, commisurato al contenuto ed al valore dell’attività prestata.

Le attività sopra indicate non sono soggette alla vigilanza della Consob e dell’Organismo, né alla vigilanza di altre Autorità.

11. STRATEGIE DI INVESTIMENTO PROPOSTE

Nello svolgimento del servizio di consulenza il CONSULENTE non è orientato su determinate  categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari.

Il CONSULENTE non propone strategie di investimento standardizzate ma valuta per ogni Cliente la strategia più adeguata, tenuto conto degli obbiettivi di investimento del Cliente,  della sua tolleranza al rischio e della sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenibilità delle perdite.


Informativa ACF

Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e  i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, ,  relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale.  Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 IN MATERIA DI RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (in seguito, il “Regolamento ESG”) prevede che consulenti finanziari pubblichino e aggiornino sui propri siti web: a) informazioni indicanti se, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza, nella loro consulenza in materia di investimenti prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure b) informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

Per “rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.

Rientrano nei «fattori di sostenibilità» le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

In attesa della pubblicazione,  da parte delle Autorità comunitarie  e del Legislatore nazionale, delle necessarie  disposizioni regolamentari e dei  chiarimenti in merito alla corretta  applicazione del citato Regolamento ESG, il CFA Giuseppe Messina ha scelto al momento di non considerare nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti  gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, restando tuttavia impregiudicato l’impegno a prendere in seria considerazione tali effetti non appena   siano definitivamente chiarite le modalità di applicazione del Regolamento ESG.

Codice Etico

IMPARZIALITÀ

Il CFA Giuseppe Messina, nell’illustrare i propri servizi professionali, comunica al cliente che l’unica fonte di remunerazione è il cliente stesso, escludendo qualsiasi forma di conflitto di interesse ed attenendosi a quanto stabilito dalle leggi vigenti. Non percepisce quindi commissioni, provvigioni, abbuoni, premi, indennità, incentivi o altre forme di compenso da terzi che non siano rappresentate dalla parcella del cliente.

INTEGRITÀ

Il CFA Giuseppe Messina non riceve dal Cliente denaro, mezzi di pagamento o valori mobiliari e non effettua operazioni per conto del cliente né riceve mandati o deleghe ad effettuare acquisti, negoziazioni o operazioni similari.  

OGGETTIVITÀ

Il CFA Giuseppe Messina si impegna a fornire al cliente informazioni adeguate su rischi, costi e oneri degli strumenti finanziari e delle strategie di investimento esistenti e consigliate

COMPETENZA

Il CFA Giuseppe Messina accresce e sviluppa costantemente il proprio know-how nell’analisi, ricerca, consulenza in materia di investimenti e pianificazione patrimoniale.

RISERVATEZZA

Il CFA Giuseppe Messina rispetta l’obbligo della riservatezza e del segreto professionale su ogni informazione ricevuta dal cliente.

COLLABORAZIONE

Il CFA Giuseppe Messina collabora con tutti gli interlocutori del cliente al fine di pervenire ad una completa e corretta visione d’insieme della situazione patrimoniale e finanziaria del cliente attraverso la quale garantire un servizio completo ed efficace con l’obiettivo della massima soddisfazione del cliente.

CORRETTEZZA

Il CFA Giuseppe Messina rispetta gli altri professionisti e crede in una sana ed onesta competizione.

DILIGENZA

Il CFA Giuseppe Messina fornirà i servizi di consulenza in un modo ragionevolmente rapido e completo dopo essersi accertato di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie all’erogazione della prestazione. Inoltre, presupposto dell’erogazione del servizio è l’individuazione di un’esigenza effettiva del cliente cui seguirà una consulenza corretta ed adeguata al profilo del cliente stesso.